Dal canale Telegram Corvelva. Vengono confermate le disposizioni contenute nell’Ordinanza 28 aprile 2023. Oltre agli ospedali, “l’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali”, recitava l’ordinanza prorogata. Negli altri reparti delle strutture sanitarie e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori “resta a discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria”. Non c’è obbligo di indossare le mascherine, invece, “nei connettivi e negli spazi ospedalieri al di fuori dei reparti di degenza”, come bar, mense e sale di stazionamento. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, “la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta a discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”. (AdnKronos)

Fonte: ORDINANZA 27 dicembre 2023
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (23A07203) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2023), Gazzetta Ufficiale

 
IL MINISTRO
DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.
199;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia
da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 aprile 2023, n. 100;
Viste le note della Direzione generale della prevenzione sanitaria
prot. n. 39479 DGPRE del 19 dicembre 2023 e prot. 39948 del 22
dicembre 2023 concernenti l'andamento epidemiologico dell'infezione
da SARS-CoV-2;
Tenuto conto della maggiore pericolosita' del contagio connessa
alle situazioni di fragilita' nelle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale
scenario della pandemia da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure
disposte con la citata ordinanza del 28 aprile 2023, concernenti
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;


Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 28
aprile 2023, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 giugno
2024.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 3133

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3 pensiero su “OBBLIGO MASCHERINE. SCHILLACI PROROGA L’ORDINANZA FINO AL 30 GIUGNO 2024”
  1. Che credibilità può avere un Ministro come Schillaci, preso con le mani nella marmellata e in possesso di azioni di case farmaceutiche, decreta poi l’allungamento di mascherine e quant’altro, quando queste ultime, grazie a studi svolti recentemente, queste sono ree di problematiche (lo si sapeva anche prima, non essendo l’ipercapnia cosa nuova…) ma un ulteriore regalo alle industrie del “male”.

  2. In realtà l’ordinanza non ha alcun valore in forza di quanto previsto dall’articolo 32 della costituzione in materia di trattamenti sanitari, quali tamponi e mascherine si configurano, e che devono essere previsti per legge, e non da ordinanze e circolari che non hanno dignità di legge.
    I cittadini dovtebbero solo dire ” no”, ma un popolo bue ha difficoltà a dire di no, preferisce obbedire sempre e cmq.

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